Avv. Davide Cornalba sul cosiddetto “danno riflesso”

L’Avv. Davide Cornalba, esperto in risarcimento danni e sinistri stradali, espleta la sua professione presso gli studi legali di Milano, in corso di Porta  Vittoria 18, e di Lodi, in Via XX Settembre 51. In questo articolo, l’Avv. Davide Cornalba torna a parlare di risarcimento danni e sinistri stradali, dà indicazioni su come funzionino il risarcimento danni alla persona che, in seguito ad un incidente stradale, riporti danni gravi o morte.

L’Avv. Davide Cornalba evidenzia che l’indennizzo per le lesioni all’integrità psico-fisica del soggetto rientra nell’ambito del “risarcimento del danno non patrimoniale” che deve essere riconosciuto a colui che ha subito il danno o ai suoi parenti, qualora si realizzi il decesso. Inoltre, quando la persona danneggiata subisce lesioni gravi, anche i parenti e i familiari hanno diritto ad un indennizzo, a causa del cosiddetto “danno riflesso”, perché subiscono le conseguenze dell’incidente patito dal congiunto. Inoltre, l’indennizzo verrà riconosciuto alla persona perché ha riportato “un danno biologico permanente e quindi un’invalidità che ne ha diminuito in modo stabile l’integrità, per cui anche dopo le cure non riprenderà tutte le proprie funzioni fisiche o psichiche in modo ottimale, ma avrà una diminuzione la cui entità deve essere valutata ed espressa in percentuale in sede medico-legale”. Infatti, le lesioni che superano il livello del 10% vengono definite “macropermanenti”.

Naturalmente, l’Avvocato Davide Cornalba, di nuovo in materia di risarcimento danni e sinistri stradali, sottolinea che “il valore della percentuale di invalidità viene rapportata all’età del danneggiato”, che sarà tanto più alto quanto elevato sarà il danno riportato e tanto più bassa sarà l’età del danneggiato. L’indennizzo, poi, risentirà anche di una quota di “risarcimento personalizzato massimo”, a cui si aggiungono: “l’invalidità temporanea totale e/o parziale ovvero i giorni, impropriamente detti ‘di malattia’, in cui il lesionato non ha potuto attendere alle proprie occupazioni quotidiane”. L’Avv. Davide Cornalba affronta anche il caso del risarcimento qualora ci sia il decesso della persona. In questo frangente, infatti,  avranno diritto all’indennizzo “iure proprio” i familiari. Le tipologie di danno da prendere in considerazione, in particolar modo, sono le seguenti: danni morali, in riferimento alla sofferenza e al turbamento dei parenti, legati alla morte del proprio familiare;  danni patrimoniali, in relazione alle conseguenze economico che il decesso provoca a tutta la famiglia; danno da morte, che indennizza il danno biologico e morale subito dal defunto.

L’Avv. Davide Cornalba sottolinea, poi, che se la morte avviene in un secondo momento, l’indennizzo dovrà tenere in considerazione anche “le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici sostenute dai familiari”; danno esistenziale, in cui rientrano “l danno biologico, il danno alla vita di relazione, quello alla serenità familiare, alla vita sessuale”, essendo eventi che pregiudicano l’adeguato “svolgimento di attività abituali ed esistenziali dell’individuo”. Il risarcimento, inoltre, viene riconosciuto e corrisposto anche a tutti i “prossimi congiunti” del soggetto deceduto. In questa categoria sono inclusi: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle. Il convivente può rientrare tra i soggetti aventi diritto del risarcimento, solo se dimostra l’esistenza di “uno stabile legame affettivo con il soggetto deceduto”. Infine, l’Avv. Davide Cornalba il diritto di risarcimento danni in seguito ad incidente mortale può includere anche: nonni, nipoti, zii, cognati e parenti meno prossimi, “documentando una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto o l’accertata convivenza”.